LA NORMATIVA A TUTELA DEI LAVORATORI
IL RISCHIO AMIANTO NEI LUOGHI DI LAVORO
Il D.Lgs. n. 81/2008, al Capo III "Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto" del Titolo IX "Sostanze pericolose", disciplina gli obblighi del datore di lavoro in occasione dello svolgimento di attività lavorative che possano comportare esposizione all'amianto (ossia, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs., "manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate), per ognuno dei quali è prevista una specifica sanzione.
In tale ambito, l'articolo 248 specifica che, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.
La valutazione del rischio amianto nei luoghi di lavoro è disciplinata dall'art. 249 del D.Lgs n. 81/2008, in cui si menziona l'obbligo del datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi (cfr. articolo 28 del medesimo D. Lgs.), che ha come oggetto anche i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. All'esito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro è tenuto ad elaborare il documento di valutazione dei rischi.
Definito il grado di integrità e la relazione tra gli indici misurati ed i corrispondenti valori limite soglia, il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, elabora il piano di campionamento e di sorveglianza sanitaria, per monitorare nel tempo i livelli di amianto presenti. I risultati periodici dei campionamenti devono essere quindi riportati nel richiamato documento di valutazione dei rischi e, qualora si registri un incremento significativo e costante dei livelli nel tempo, devono essere segnalati alla ASL di competenza.
Prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, il datore di lavoro predispone un piano di lavoro, che prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno (articolo 256 del D. Lgs) .
Trenta giorni prima dell'inizio delle opere di demolizione di materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve trasmettere copia del piano di lavoro all'organo di vigilanza (ASL), che può chiedere integrazioni o modifiche.
All'esito della valutazione del rischio di esposizione all'amianto (articolo 249), sul datore di lavoro gravano i seguenti ulteriori obblighi:
- adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione per ridurre la dispersione di fibre di amianto nei luoghi di lavoro e nell'ambiente (articoli 251 e 252);
- periodica misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro, al fine per verificare che non venga superato il valore limite di esposizione per l'amianto (articolo 253);
- informazione ai lavoratori relativamente ai rischi per la salute derivanti dall'amianto, alle norme igieniche e alle misure di prevenzione e protezione da adottare, all'eventuale superamento dei valori limite di esposizione (articolo 257;
- formazione dei lavoratori relativamente a lavorazioni che possono comportare esposizione ad amianto, procedure sicure di lavoro, uso dei DPI, procedure di emergenza, necessità della sorveglianza sanitaria (articolo 258);
- sorveglianza sanitaria preventiva e triennale (articolo 259).