La FOD BONIFICHE AMIANTO S.R.L.S. nasce dal Geom. Di Palma Fabio, il quale dopo una lunga gavetta e diverse esperienze lavorative presso più aziende ha coltivato, dalla sua passione l' esperienza necessaria ad intraprendere la propria strada creando un' azienda tutta sua.

Essa presenta una solida base ed un' ottima organizzazione garantendo il massimo della professionalità nelle lavorazioni in cui è impegnata, fornendo supporto a 360° durante tutte le fasi, curandone ogni dettaglio; dal sopralluogo iniziale, alla preparazione della documentazione necessaria al rispetto di tutte le normative vigenti in materia, a tutte le fasi lavorative, sino ad arrivare alla conclusione sia della fase lavorativa che documentaria.

Contatti:

Geom. Fabio Di Palma 340-4888197

email: fodbonificheamianto@gmail.com

                              Orari di apertura


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Ci troviamo presso  l' indirizzo sottostante.

ESEMPIO DI COPERTURE IN AMIANTO

ESEMPIO DI COPERTURE IN AMIANTO

ESEMPIO DI TUBAZIONE PLUVIALE IN AMIANTO

ESEMPIO DI TUBAZIONE PLUVIALE IN AMIANTO

ESEMPIO DI CANNA FUMARIA IN AMIANTO

ESEMPIO DI CANNA FUMARIA IN AMIANTO

ESEMPIO SERBATOIO ACQUA IN AMIANTO

ESEMPIO SERBATOIO ACQUA IN AMIANTO

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COME INDIVIDUARE L' AMIANTO

Come individuare la presenza di amianto sul tetto, in una tubazione o in una canna fumaria? Ad un occhio inesperto questa operazione risulta abbastanza difficile ma un primo criterio di riconoscimento è considerare l’anno di produzione del manufatto: se risale a dopo il 1994 è molto probabile che sia stato realizzato in fibrocemento ecologico, materiale non nocivo. Altrimenti è quasi sicuro che si tratti di amianto. Qui di seguito un' immagine esemplificativa. 

CAMINO IN ACCIAIO INOX

Accendere un camino possedendo una canna fumaria in amianto non è proprio l' ideale. E' vero che se l' amianto è compatto comporta meno rischi per la salute non essendo pericoloso quanto quello danneggiato o friabile, ma perchè rischiare? Meglio una canna fumaria in acciaio inox!! 

Per info e preventivi gratuiti contattaci al 3404888197!

LAVORI DI BONIFICA  DI TUBAZIONI PLUVIALI IN AMIANTO MEDIANTE RIMOZIONE E SMALTIMENTO 

ESEGUITI IN VIA CORSO FILOMARINO - MONTE DI PROCIDA (NA)

LAVORI DI BONIFICA  DI TUBAZIONI PLUVIALI IN AMIANTO MEDIANTE RIMOZIONE E SMALTIMENTO 

ESEGUITI IN VIA CAMPI FLEGREI - POZZUOLI (NA)

LAVORI DI BONIFICA  DI TUBAZIONE FECALE IN AMIANTO MEDIANTE RIMOZIONE E SMALTIMENTO 

ESEGUITI IN ZONA FUORIGROTTA (NA)

LAVORI DI BONIFICA  DI TETTOIA IN AMIANTO MEDIANTE RIMOZIONE E SMALTIMENTO 

ESEGUITI IN MARANO DI NAPOLI (NA)

LAVORI DI BONIFICA AMIANTO MEDIANTE RIMOZIONE E SMALTIMENTO COMPRESA L' 

INSTALLAZIONE DI NUOVA TUBAZIONE IN PVC;

ESEGUITI IN MONTERUSCELLO (NA)

LAVORI DI BONIFICA AMIANTO MEDIANTE RIMOZIONE E SMALTIMENTO COMPRESA L' 

INSTALLAZIONE DI NUOVA CANNA FUMARIA IN ACCIAIO INOX,

ESEGUITI IN VIA VICINALE GROTTA DELL' OLMO - GIUGLIANO IN CAMPANIA(NA)

LAVORI DI BONIFICA AMIANTO MEDIANTE RIMOZIONE E SMALTIMENTO

ESEGUITI IN ZONA PIAZZA DEL GESU'

LAVORI DI BONIFICA AMIANTO MEDIANTE RIMOZIONE E SMALTIMENTO

ESEGUITI IN ZONA AFRAGOLA (NA)

LAVORI DI BONIFICA AMIANTO MEDIANTE RIMOZIONE E SMALTIMENTO, COMPRESA L' 

INSTALLAZIONE DI NUOVA CANNA FUMARIA IN ACCIAIO INOX E RIPRISTINO DEI SOLAI;

ESEGUITI IN VIALE MASSERIA CANOSA - GIUGLIANO (NA)

LAVORI DI BONIFICA AMIANTO MEDIANTE RIMOZIONE E SMALTIMENTO, COMPRESO RIPRISTINO DEL SOLAIO;

 ESEGUITI IN VIA DELLE COLMATE - POZZUOLI (NA)

LAVORI DI BONIFICA AMIANTO MEDIANTE RIMOZIONE E SMALTIMENTO, ESEGUITI IN VIA SANTACROCE  - NAPOLI (NA)

LAVORI DI BONIFICA AMIANTO MEDIANTE RIMOZIONE E SMALTIMENTO, ESEGUITI PRESSO GRAGNANO (NA)

LAVORI DI BONIFICA AMIANTO MEDIANTE RIMOZIONE E SMALTIMENTO, ESEGUITI PRESSO FRIGNANO (CE)

VARI SOPRALLUOGHI EFFETTUATI

LA NORMATIVA IN MATERIA DI AMIANTO

L'amianto è un minerale naturale a struttura fibrosa con buone proprietà fonoassorbenti e termoisolanti che, anche per via dell'economicità, è stato largamente utilizzato in passato in innumerevoli applicazioni industriali ed edilizie.

Con il tempo però tale materiale si è rivelato nocivo per la salute dell'uomo per la sua proprietà di rilasciare fibre che, se inalate, possono provocare patologie gravi ed irreversibili a carico dell'apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la pleura (mesoteliomi). L'amianto è quindi sicuramente pericoloso soltanto quando può disperdere le sue fibre nell'ambiente circostante.

Secondo i dati forniti alcuni anni fa dal CNR, i quantitativi di materiali contenenti amianto presenti sul territorio italiano si aggirano intorno ai 32 milioni di tonnellate, derivanti, in gran parte, dai 2,5 miliardi di metri quadri di coperture - lastre ondulate o piane in cemento-amianto prodotte e presenti sul territorio nazionale.

LA LEGGE n. 257 DEL 1992 E LA NORMATIVA AMBIENTALE

Riconosciuta la pericolosità dell'amianto e in attuazione di specifiche direttive comunitarie, con la legge 27 marzo 1992, n. 257 sono state dettate norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto e per il suo smaltimento controllato. Questa legge stabilisce il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto.

In attuazione di tale legge sono stati emanati numerosi provvedimenti volti, tra l'altro, a definire le modalità di predisposizione dei "piani regionali amianto" (previsti dall'art. 10 della legge n. 257), di valutazione del rischio amianto, di gestione dei manufatti contenenti amianto, nonché le tipologie di interventi per la bonifica. Per quanto concerne l'inquinamento ambientale, inoltre, con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 114, sono stati fissati limiti per le emissioni in atmosfera e negli effluenti liquidi.

In seguito sono state emanate nuove norme per lo smaltimento dell'amianto, nell'ambito della nuova disciplina delle discariche di rifiuti introdotta dal d.lgs. 36/2003, nonché le regole per la mappatura e le bonifiche urgenti (v. infra).


LA MAPPATURA DELL' AMIANTO SUL TERRITORIO NAZIONALE E LA BONIFICA

Al fine di pervenire ad una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e di consentire la realizzazione degli interventi di bonifica urgenti, l'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93ha stanziato 22 miliardi di lire per il triennio 2000-2002 (pari a circa 11,4 milioni di euro). Le disposizioni del citato art. 20 sono state poi attuate con l'emanazione del D.M. Ambiente 18 marzo 2003, n. 101, che ha definito i soggetti, gli strumenti e le fasi per la realizzazione della mappatura, in particolare affidando alle regioni e alle province autonome il compito di procedere all'effettuazione della mappatura.

Relativamente allo stato della mappatura, nella sezione dedicata all'amianto del sito web del Ministero della transizione ecologica (MiTE) si legge che "ai fini della mappatura è stata predisposta da INAIL, su apposita convenzione con il MiTE, una Banca Dati Amianto" in cui "rientrano circa 108.000 siti interessati dalla presenza di amianto". Nello stesso sito web viene però anche sottolineato che tale banca dati non consente ancora una copertura omogenea del territorio nazionale in quanto i dati raccolti necessitano di ulteriori verifiche (attualmente in corso) "in quanto le regioni hanno utilizzato nella raccolta dei dati criteri non omogenei" e "moltissime aree di impianto particolarmente rilevanti in termini di necessità di intervento … non rientrano tra i dati censiti".

Occorre poi considerare che il tema della bonifica dei siti contaminati dalla presenza di amianto è altresì oggetto della normativa generale per la bonifica dei siti inquinati prevista dalla legge n. 426/1998 e dal relativo Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale approvato con il D.M. 468/2001 e aggiornato con il D.M. 308/2006.

Le disposizioni di carattere generale per la bonifica dei siti inquinati e per la gestione dei rifiuti (quindi anche quelli contenenti amianto) sono contenute nel D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) e nel D.Lgs. 36/2003 relativo alle discariche di rifiuti, nonché nei relativi provvedimenti di attuazione. 


Decreto Ministeriale 6 settembre 1994: i metodi per la rimozione dei manufatti contenenti amianto

Il Decreto 6 settembre 1994  stabilisce, in attuazione dell’art. 6 della Legge 257/92, i metodi per la rimozione dei manufatti contenenti amianto (allestimento dei cantieri, decompressione, decontaminazione, smaltimento), nonché quelle per il trasporto, il deposito dei rifiuti di amianto in discarica per rifiuti speciali e pericolosi, il trattamento, l’imballaggio e la ricopertura dei materiali contenenti amianto.

Commento. A due anni di distanza dalla Legge 257/92 vengono definite le procedure che dovranno essere adottate per la bonifica dall’amianto. Si definiscono inoltre tre tipi di bonifica: 

IL PIANO NAZIONALE DI BONIFICA DELL' AMIANTO


Nel marzo 2013 il Governo ha approvato il Piano nazionale amianto. Il Piano, elaborato dai Ministeri della salute, dell'ambiente e del lavoro, effettua un'analisi che si muove in tre direzioni: tutela della salute, tutela dell'ambiente e aspetti di sicurezza sul lavoro e previdenziali.

Dal punto di vista ambientale, il Piano, nel definire gli obiettivi e le azioni contro l'amianto da intraprendere a tutti i livelli, sia nazionale che locale, individua tra le priorità la mappatura dei materiali contenenti amianto, l'accelerazione dei processi di bonifica, l'individuazione dei siti di smaltimento e la razionalizzazione della normativa di settore.

Nella risposta all' interrogazione 5/03685, resa nella seduta del 25 novembre 2020, si legge che "con propria delibera n. 55/2016, il CIPE ha approvato il Piano Operativo «Ambiente» FSC 2014-2020" e "con la successiva delibera n. 11/2018, il CIPE ha approvato il II Addendum al predetto Piano Operativo, nel quale è prevista, tra l'altro, l'attuazione di un «Piano di bonifica da amianto» negli edifici pubblici finalizzato, in particolare, alla rimozione e allo smaltimento dello stesso negli edifici scolastici e ospedalieri", adottato, in data 6 dicembre 2019, con una dotazione finanziaria pari a circa 385 milioni di euro.

Nella medesima risposta all'interrogazione 5/03685 viene però evidenziato che tale importo è stato ridotto in seguito ad una riprogrammazione delle risorse, ma con l'impegno di assicurare "il reperimento delle citate risorse corrispondenti nell'ambito del prossimo ciclo di programmazione 2021-2027".

 

LA NORMATIVA A TUTELA DEI LAVORATORI

IL RISCHIO AMIANTO NEI LUOGHI DI LAVORO


Il D.Lgs. n. 81/2008, al Capo III "Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto" del Titolo IX "Sostanze pericolose", disciplina gli obblighi del datore di lavoro in occasione dello svolgimento di attività lavorative che possano comportare esposizione all'amianto (ossia, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs., "manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate), per ognuno dei quali è prevista una specifica sanzione.

In tale ambito, l'articolo 248 specifica che, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.

La valutazione del rischio amianto nei luoghi di lavoro è disciplinata dall'art. 249 del D.Lgs n. 81/2008, in cui si menziona l'obbligo del datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi (cfr. articolo 28 del medesimo D. Lgs.), che ha come oggetto anche i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. All'esito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro è tenuto ad elaborare il documento di valutazione dei rischi.

Definito il grado di integrità e la relazione tra gli indici misurati ed i corrispondenti valori limite soglia, il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, elabora il piano di campionamento e di sorveglianza sanitaria, per monitorare nel tempo i livelli di amianto presenti. I risultati periodici dei campionamenti devono essere quindi riportati nel richiamato documento di valutazione dei rischi e, qualora si registri un incremento significativo e costante dei livelli nel tempo, devono essere segnalati alla ASL di competenza.

Prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, il datore di lavoro predispone un piano di lavoro, che prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno (articolo 256 del D. Lgs) .

Trenta giorni prima dell'inizio delle opere di demolizione di materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve trasmettere copia del piano di lavoro all'organo di vigilanza (ASL), che può chiedere integrazioni o modifiche.

All'esito della valutazione del rischio di esposizione all'amianto (articolo 249), sul datore di lavoro gravano i seguenti ulteriori obblighi:

- adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione per ridurre la dispersione di fibre di amianto nei luoghi di lavoro e nell'ambiente (articoli 251 e 252);

- periodica misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro, al fine per verificare che non venga superato il valore limite di esposizione per l'amianto (articolo 253);

- informazione ai lavoratori relativamente ai rischi per la salute derivanti dall'amianto, alle norme igieniche e alle misure di prevenzione e protezione da adottare, all'eventuale superamento dei valori limite di esposizione (articolo 257;

- formazione dei lavoratori relativamente a lavorazioni che possono comportare esposizione ad amianto, procedure sicure di lavoro, uso dei DPI, procedure di emergenza, necessità della sorveglianza sanitaria (articolo 258);

- sorveglianza sanitaria preventiva e triennale (articolo 259). 

 IL REGIME PREVIDENZIALE PREVISTO PER I LAVORATORI ESPOSTI ALL' AMIANTO 


A favore dei lavoratori esposti all'amianto l'ordinamento prevede misure di sostegno previdenziali e norme dirette ad estendere la platea dei soggetti beneficiari, nonché a riconoscere facilitazioni agli ex lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata.

Tale beneficio consiste nell'applicazione ai periodi di contribuzione obbligatoria relativi all'esposizione all'amianto di un coefficiente di moltiplicazione ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, con conseguente rivalutazione dell'importo della pensione erogata dall'INPS.

In particolare, periodi di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto si applica il coefficiente di 1,5; al periodo di esposizione all'amianto, nel caso di contrazione di malattia professionale documentata dall'INAIL a causa della medesima esposizione, si applica il coefficiente di 1,5; all'intero periodo di esposizione all'amianto soggetto alla relativa assicurazione INAIL, purché di durata superiore a 10 anni, si applica il coefficiente di 1,25, utile solamente ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

Numerosi sono stati gli interventi normativi in materia, che, a partire dalla legge di stabilità 2016, hanno, tra l'altro, esteso la platea di lavoratori esposti all'amianto ai quali sono riconosciuti specifici benefici previdenziali ed assistenziali, nonché attribuito il diritto alla pensione di inabilità per i soggetti affetti da alcune malattie connesse all'esposizione lavorativa all'amianto, anche per i casi in cui manchi il presupposto dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; inoltre, sono stati previsti benefici pensionistici o sussidi di accompagnamento alla quiescenza per lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata.

Da ultimo, la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) è intervenuta sulla disciplina che prevede il riconoscimento dei sopra citati benefici previdenziali in favore dei lavoratori che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, accelerando le operazioni di lavorazione delle domande di riconoscimento dei benefici previdenziali, presso INPS ed INAIL, per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, nonché accelerando le modalità di accesso alla pensione per coloro che abbiano maturato la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro una certa data.


La risoluzione del Parlamento EU sulla protezione dei lavoratori dall'amianto 


Con l'approvazione della Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021, il Parlamento raccomanda alla Commissione EU di avviare una serie di iniziative volte in primis alla protezione dei lavoratori dalla esposizione all'amianto.

In primo luogo, il Parlamento invita la Commissione a presentare una strategia europea per la rimozione dell'amianto: European Strategy for the Removal of All Asbestos (ESRAA), che comprenda tra l'altro i seguenti elementi: un quadro europeo per le strategie nazionali di rimozione sicura di tutto l'amianto negli Stati membri che dovrebbe includere una proposta legislativa volta a introdurre norme minime in materia di registri nazionali accessibili al pubblico per l'amianto e una proposta di aggiornamento della direttiva 2009/148/CE al fine di rafforzare le misure dell'Unione volte a proteggere i lavoratori dalla minaccia dell'amianto e prevenire una nuova ondata di vittime dell'amianto nell'ambito dell'ondata di ristrutturazione. In secondo luogo, si invita la Commissione ad avviare una proposta di direttiva quadro europea per le strategie nazionali di rimozione dell'amianto e ad aggiornare la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.